LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: “FACCIAMO CHIAREZZA”

6 Settembre 2016

Marco Barilli, Segretario provinciale NIDIL CGIL

Sulla somministrazione ( ex lavoro interinale ) le informazioni e le voci sono le più varie e disparate, a fronte di regole chiare e condizioni favorevoli, previste dalla prima legge istituita nel 1997, ci troviamo ora di fronte ad un serio peggioramento dei diritti e delle tutele applicate a questi lavoratori, sia in termini normativi sia economici.

  • Il lavoratore in somministrazione è pagato di meno di un dipendente direttamente assunto dall’impresa utilizzatrice? Vero. La Legge prevede che il somministrato abbia lo stesso trattamento economico del dipendente diretto, ma la realtà è purtroppo molto diversa. Il livello di retribuzione parte sempre più dal basso, anche per lavoratori che svolgono mansioni magari elevate, gli scatti di anzianità non esistono più e spesso le buste paga non riportano correttamente i salari applicati in azienda. Su ferie, permessi e mensilità aggiuntive vi sono differenze in negativo a danno dei somministrati, e pretendere il rispetto dei diritti e delle regole per loro è complicatissimo: se provi a chiedere la corretta applicazione, rischi di non avere un lavoro e poi forse di avere difficoltà nel ritrovarlo!
  • Il lavoratore in somministrazione è meno tutelato di un dipendente assunto direttamente dall’impresa utilizzatrice?
    In linea di principio ha le stesse tutele, però la stragrande maggioranza dei lavoratori è assunta a tempo determinato con contratti che possono essere stipulati anche per periodi che vanno da pochi giorni ad alcuni anni. Inoltre sono soggetti a forme di “pressione “ in cui i diritti che sono previsti per i dipendenti diretti non lo sono per loro.
    Il fatto poi di avere due datori di lavoro (l’agenzia e l’azienda) il più delle volte si trasforma in una penalizzazione.
  • Le agenzie di somministrazione alimentano il lavoro precario?
    Essere assunti per periodi di tempo variabile e a termine significa essere precari. Certo in Italia sono previste forme di lavoro ancora più precarie ( CO.CO.CO. finte partite IVA ,Stage, voucher ecc ecc circa 40 forme di lavoro precario). Rapporti che la Cgil ha criticato e critica in maniera netta, a partire dai provvedimenti degli ultimi governi, ed in particolare di questo che nulla ha fatto per ridurre la precarietà in generale. Il lavoro in somministrazione in questo senso non sfugge a questa deriva.
  • All’impresa utilizzatrice un lavoratore in somministrazione costa di più di un dipendente assunto direttamente?
    Il costo del lavoro dovrebbe essere identico, infatti la Legge prevedeva solo un margine di agenzia a sostegno dei costi del lavoro da queste svolto per avviare i lavoratori. Quello che cambia certamente sono le tutele. L’abbassamento della soglia dei diritti che tutelano il lavoratore in somministrazione, a cominciare dal livello di precarietà descritto già sopra.

Infine, vorrei chiarire due questioni che destano incertezza nei lavoratori che si recano nei nostri uffici e non: la durata del tempo determinato e il tempo massimo del suo utilizzo.
Non è vero, contrariamente a quanto si pensa, che dopo 36 mesi di lavoro presso una Agenzia per il lavoro o presso un’azienda il lavoratore debba poi essere assunto a Tempo Indeterminato. Non c’è infatti nella legislazione Italiana nessun obbligo o automatismo in questo senso e il lavoratore deve rivolgersi ad un giudice. Stessa cosa in merito alla percentuale del 20% di utilizzo massimo di contratti in somministrazione presso uno stesso datore di lavoro: abbiamo aziende che a fronte di una decina di dipendenti diretti ne hanno almeno il doppio in somministazione. La legge impone una percentuale massima ma poi non chiarisce chi debba controllare e le sanzioni previste sono blande.

Marco Barilli, Segretario provinciale NidiL Cgil

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