AEMILIA: LA PAROLA AI GIUDICI – il Prefetto Antonella De Miro

12 Settembre 2019

di Paolo Bonacini, giornalista

DE MIRO

2 – Il prefetto Antonella De Miro

 

“E’ ragionevole pensare che senza l’intervento del prefetto De Miro e delle sue interdittive, la penetrazione dell’imprenditoria mafiosa cutrese avrebbe finito con l’espandersi e occupare altri settori, fino all’elezione di sindaci ed esponenti politici”.

Lo scrivono i giudici Francesco Maria Caruso, Cristina Beretti e Andrea Rat nelle motivazioni della sentenza di primo grado, rito abbreviato, del processo Aemilia. Non c’è forse affermazione più efficace per sottolineare il contributo decisivo nella lotta alla mafia portato dall’ex prefetto di Reggio Emilia durante gli anni del suo mandato, dal 1 settembre 2009 al 9 settembre 2014.

Prefetto alla quale, racconta il collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio nelle sue deposizioni ai PM Mescolini e Ronchi, i capi della ‘ndrangheta reggiana riuniti il 2 marzo 2012 nell’ufficio del boss Nicolino Sarcone auguravano un minaccioso “quieto vivere”.  Lei era il primo nemico nel mirino della cosca emiliana; veniva dalla Sicilia dove si impara presto che la mafia non è letteratura e alla Sicilia è infine ritornata nel 2016, con il ruolo di prefetto di Palermo.

I giudici ripercorrono oggi nella sentenza con dovizia di dettagli quegli anni “vissuti pericolosamente” da Antonella de Miro a Reggio, e sottolineano l’efficacia della sua deposizione in aula, avvenuta il 4 aprile 2017: “Il prefetto de Miro ha illustrato la fondamentale ispirazione della sua azione, caratterizzatasi lungo tre direttrici: monitoraggio delle autorizzazioni in materia di porto d’armi, controllo del settore dell’autotrasporto e supervisione nelle procedure di assegnazione di appalti pubblici”. In tre anni, ad esempio, furono dimezzate le autorizzazioni al possesso di armi e raddoppiarono i divieti.

“Al Prefetto cominciarono ad arrivare informali segnalazioni su alcune imprese che minacciavano la libera concorrenza, in particolar modo nel settore dell’autotrasporto”, dove l’operazione antimafia denominata “Pandora” portò a numerosi arresti di imprenditori in provincia: “Si pensi fra tutti al noto Pugliese Michele, accusato di essere un killer al soldo della famiglia Nicoscia e nello stesso tempo titolare di una ditta di autotrasporti a Santa Vittoria di Gualtieri”. La dott.ssa De Miro, proseguono i giudici, “costruì solide relazioni con altre figure istituzionali quali il presidente della Camera di Commercio Enrico Bini, la Presidente della Provincia di Reggio Emilia Sonia Masini, i rappresentanti di altri uffici pubblici (Motorizzazione Civile, INAIL, INPS, Ufficio delle Dogane, Ufficio delle Entrate)”. Assieme diedero vita ad un osservatorio attivando una piattaforma informatica per la condivisione dei dati fino ad arrivare, nel marzo del 2010, alla costituzione di un Gruppo Interforze in materia di documentazione antimafia, punto di riferimento del GIRER istituito in Emilia Romagna all’indomani del terremoto 2012. Un’opera complessiva di prevenzione “che ha trovato un ulteriore rafforzamento nell’ adozione di ben 36 protocolli di legalità con varie stazioni uniche appaltanti, fra le quali la Provincia e il Comune di Reggio Emilia”. La sentenza aggiunge diversi dati relativi a questo grande lavoro: “Tra il 2009 e il 2014 sono state trattate più di 16 mila pratiche fra richieste di iscrizioni in white lists, informazioni e comunicazioni antimafia, che hanno portato ali’ emissione di un totale di 61 provvedimenti interdittivi riguardanti 48 ditte, di cui 13 non di origine calabrese”. Ed è questa secondo i giudici “La prova più evidente dell’assoluta mancanza di alcuna discriminazione in danno dei cutresi, il cui unico problema è di avere una densità di imprese contigue alla mafia superiore alla media. È sufficiente pensare a quante imprese e società fossero intestate agli oltre duecento imputati di Aemilia e a loro prestanomi sfuggiti alle indagini, per comprendere come l’incisiva azione del prefetto si sia indirizzata su linee di assoluto rispetto della legge e delle sue garanzie”.

Inizia ciò nonostante un periodo di fuoco, nei primi mesi del 2012, durante il quale Antonella De Miro è oggetto di attacchi continui, comprese “iniziative politiche contro il prefetto” rispetto alle quali la sentenza di oggi esprime un forte “sospetto di strumentalità”.

Di quali iniziative politiche parla il Collegio Giudicante? L’elenco è lungo ma la più discussa al processo, con un rimbalzo mediatico anche nazionale, è “l’incontro svoltosi in Prefettura con alcuni consiglieri di origine calabrese: Gualtieri della destra, Olivo e Scarpino della sinistra”. Li accompagnava il sindaco Del Rio ma furono loro a portare il discorso sui provvedimenti di prevenzione della De Miro: “I consiglieri utilizzarono alcune dichiarazioni del Procuratore Generale come pretesto per avvicinare il prefetto, allo scopo di ammorbidirla sulle interdittive”. Quella era la vera ragione secondo i giudici, per i quali “l’episodio si colloca su un piano grigio e ambiguo rivelatore di una mancanza di compattezza delle istituzioni nel sostenere l’azione del prefetto. Si tratta, ad avviso del tribunale, di una manifestazione di rigetto dell’operato del prefetto che resta uno degli aspetti più significativi in questa vicenda, posto che dai rappresentanti istituzionali di una comunità flagellata dalla ‘ndrangheta ci si sarebbe dovuto attendere non presunta preoccupazione per una inesistente generalizzazione ma, insieme agli incoraggiamenti, segnalazioni e prove per allargare il raggio d’azione della prefettura, dovendosi ritenere primario interesse della comunità anche calabrese l’eliminazione dal mercato delle imprese inquinate”.

C’è tanto altro nella sentenza che riguarda l’operato del prefetto De Miro, in merito ad episodi importanti come la cena con l’esponente di Forza Italia Giuseppe Pagliani agli Antichi Sapori o come la denuncia e autodenuncia presentata in sfida alla De Miro dall’imprenditore Giuseppe Iaquinta.

Sulla cena la sentenza riporta una frase pronunciata da Antonella De Miro durante la deposizione in aula: “Pensare che qualche politico, pezzi della società reggiana, del mondo delle professioni, avvocati, una giornalista che aveva frequentato anche la Prefettura amabilmente, potessero stare con chi ritenevo fosse l’antistato, questo, devo dire, mi ha molto sorpreso e amareggiato”.

A proposito di Giuseppe Iaquinta, condannato a 19 anni dal Tribunale di Reggio Emilia, dicono i giudici nella sentenza: “Il nome Iaquinta era un fiore all’occhiello, un nome simbolo, portatore di immagine positiva, di successo, vincente. Molti indizi nel processo inducono a pensare che senza l’intervento preventivo del prefetto l’espansione dell’associazione cutrese sarebbe giunta ad occupare spazi di fondamentale importanza come lo sport e il calcio in particolare, essendo noti i tentativi di Iaquinta di acquistare la Reggiana calcio, interrotti con l’avvio delle iniziative prefettizie”.

Questo insieme di riflessioni è sufficiente a comprendere la sproporzione, o per meglio dire l’abisso, che separa secondo i giudici il senso dell’interesse collettivo proprio di un prefetto in lotta con la mafia, dall’interesse di parte e diffuso di chi è invece in lotta con le interdittive prefettizie.

Un altro passo della sentenza si sofferma sullo stesso tema, con una chiosa finale tra l’ironico e il drammatico che meglio di ogni altra pagina rende il pensiero del Collegio Giudicante:

“L’azione dei consiglieri comunali e dei rappresentanti politici che, indipendentemente dal colore politico sono intervenuti per cercare di ammorbidire, indebolire, isolare il prefetto De Miro (ma non possono esservi dubbi che quegli interventi avessero anche un effetto di intimidazione) è una tipica azione concertata a sostegno ufficialmente di una ovvia richiesta di imparzialità, obiettività, accuratezza dell’intervento, ma nella realtà, non essendovi alcun motivo per dubitare dell’integrità e imparzialità del prefetto, un intervento a sostegno dell’imprenditoria mafiosa colpita dalle interdittive, che Valerio definirà, come gli capita spesso con efficacia, – da Capo 1 -“.

Il Capo 1 di imputazione in Aemilia (precisiamo per i non addetti ai lavori) è l’appartenenza ad “Associazione criminale di stampo mafioso”.

 

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