PROCESSO ETERNIT: A REGGIO 49 CASI NEL PROCEDIMENTO PER OMICIDIO VOLONTARIO

22 Luglio 2016

ETERNIT: SENTENZA COSTITUZIONALE MANDA AVANTI IL PROCESSO bis

Ormai un anno fa, il 24.07.2015, il giudice dell’udienza preliminare (gup) del Tribunale di Torino aveva sollevato una “questione di costituzionalità” di fronte alla Corte Costituzionale sull’art. 649 cpp che disciplina il divieto di essere processati due volte per il medesimo fatto. Si tratta del principio del ne bis in idem.

Ieri la Corte Costituzionale si è finalmente pronunciata e ha depositato la sentenza n. 200 con la quale viene scardinato un automatismo e riconosciuta al Giudice una maggiore discrezionalità: non basta un concorso solamente formale tra il fatto-reato giudicato e quello ancora da giudicare affinché sussista il ne bis in idem.
Se da una stessa condotta che è già stata oggetto di giudizio deriva una nuova morte la medesima condotta deve considerarsi come “un nuovo evento in senso storico”.

Ora quindi il processo Eternit bis, nel quale Stephan Schmidheiny è accusato di omicidio volontario per la morte di 258 persone, può andare avanti per i nuovi casi di persone decedute che non furono contemplate come parti offese nel primo processo. Negli altri casi bisognerà verificare se questi siano stati oggetto di uno specifico accertamento o meno.
Sul nostro territorio sono 47 i casi relativi agli ex lavoratori della Eternit di Rubiera che a questo punto dovrebbero entrare nel processo bis per il reato di omicidio volontario, mentre sono due i casi nuovi già inseriti.

Infatti la Corte chiarisce che, nel caso in cui in un precedente giudizio abbia riguardato una stessa persona (esempio le parti offese che erano nel processo Eternit e che ora sono nel processo Eternit bis) si debba verificare se la morte o la lesione siano state già considerate in modo specifico in punto al nesso di causalità che le lega alla condotta dell’imputato.
E questo riguarda i 186 morti che erano persone offese nel procedimento Eternit conclusosi per intervenuta prescrizione.

Il passaggio chiave della sentenza recita così:

“Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico.Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze”.

“Questa sentenza getta nuova luce sui processi in corso anche a Reggio Emilia a partire dalla questione Cemental – commenta Ciro Maiocchi, Responsabile salute e sicurezza della CGIL di Reggio Emilia – . Una vicenda sulla quale mi chiedo come mai nascano comitati prima dell’udienza e come mai gli ex sindaci di Correggio – Marchi, Ferrari, Fantuzzi – si sono affannati a fare dichiarazioni pubbliche a favore di Ponti (proprietario Cemental) mentre saranno testimoni nel proccesso. Credo che schierarsi prima di essere ammessi a testimoniare sia una cosa inopportuna”

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