“Per lavoratori in distacco impegnati nel sindacato si applicano leggi in vigore”.

4 Settembre 2015

La Cgil nazionale risponde su www.cgil.it a quanto riportato dall’Inps che, sul proprio sito, pubblica un articolo sui criteri per la formazione delle pensioni dei sindacalisti e sulle regole dei versamenti contributivi.

Roma, 4 settembre – “La Cgil, per i lavoratori in distacco o in permesso non retribuito che si impegnano nel sindacato applica rigorosamente le leggi in vigore”. Lo afferma il sindacato di Corso Italia. “La Cgil, nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, che giustamente non contemplano alcuna forma di lavoro non coperto da contribuzione e quindi in nero, a quei lavoratori che per l’attività che svolgono nel sindacato percepiscono una retribuzione maggiore di quella da cui provengono, versa la relativa contribuzione aggiuntiva che ovviamente incide sull’assegno previdenziale. È ovvio che essendo sia la retribuzione sia gli oneri contributivi a carico del sindacato, il datore di lavoro di provenienza non ha alcun onere a suo carico. Non vi è dunque nessuna condizione di privilegio per chi svolge attività sindacale” aggiunge la Cgil. “E’ infine bene ricordare che i lavoratori distaccati impegnati nel sindacato rinunciano a sviluppi di carriera e ad altre forme di retribuzione legate all’effettiva presenza in servizio” conclude l’organizzazione sindacale.

 

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