Arretrati in arrivo sulla rata di Agosto per le pensioni bloccate dalla Fornero: Il Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65

17 Luglio 2015

Come noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con la circolare Inps n 125 del 25/06/2015 l’istituto chiarisce le modalità’ operative dell’applicazione del decreto stesso. La circolare fissa i criteri per la erogazione del beneficio:

Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

  • nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

  • nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

  • nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

  • nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

  • non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.

Alla ricostituzione la sede Inps provvederà d’ufficio.

Con riferimento alla decorrenza degli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati, il comma 3, dell’articolo 1, del decreto n. 65 in argomento dispone che le somme arretrate – quali dovute ai sensi della novella ora introdotta – siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015.

Le somme arretrate per effetto della sentenza in esame, devono essere assoggettate ad Irpef con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.

Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.

Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate.

Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.

Altezza righe+- ADim. carattere+- Stampa

Cerca in archivio per parola chiave

Archivi